In un’area circoscritta composta da 10 ombrelloni è possibile portare il proprio cane.
Estratto dell’Ordinanza Balneare n. 1/2017 della
Regione Emilia-Romagna (Art.4 comma 1 lett. j)
ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA
Estratto dell’Ordinanza Balneare n. 1/2017 della
Regione Emilia-Romagna (Art.4 comma 1 lett. j)
“Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente Ordinanza
E’ VIETATO:
…
J) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di
museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cineoperatori.
Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio
di salvamento di cui all’art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì
esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 s.m.s. , previa comunicazione al
Comune competente per territorio , i cani al guinzaglio preposti
all’accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.
I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto e previa
SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente
attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici,
salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare,
mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando
presenti.
I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati limiti :
– per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto
confine con l’area libera;
– per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l’altro senza limiti
di distanza da detto confine;
– con dichiarazione di assenso del confinante;;
– senza l’assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri nell’ipotesi di
limitata larghezza con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni
confinanti con l’altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che
per il richiedente.
La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell’area
concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di
cui al successivo art. 5.
I Comuni trasmettono copia delle SCIA al Servizio Turismo e Commercio della
Regione ai fini dell’implementazione delle banche dati di informazione al
turista Istituzionali e di APT Servizi S.r. L .
I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita
Ordinanza, le aree ove è consentito l’accesso con animali, che devono essere
appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione contestuale dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso.
L’autorizzazione di dette aree dovrà essere trasmessa al Servizio Turismo e
Commercio della Regione .
Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E’ consentito l’utilizzo dell’accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.
A tale scopo per i pubblici esercizi siti nell’ambito di concessione si
applicano le norme di settore.